1. In deroga all'articolo 136, paragrafo 2, le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dalla Spagna, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% il secondo anno, - 6% il terzo anno, - 8% il quarto anno, successivi alla data dell'adesione. 2. Negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i paesi terzi, durante la prima fase i corsi dei prodotti spagnoli non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
