1. In deroga all'articolo 136, paragrafo 2, le eventuali tasse compensative all'importazione dei prodotti provenienti dalla Spagna, risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72, sono ridotte come segue: - 2% il primo anno, - 4% il secondo anno, - 6% il terzo anno, - 8% il quarto anno, successivi alla data dell'adesione. 2. Negli scambi fra la Comunita' nella sua composizione attuale e i paesi terzi, durante la prima fase i corsi dei prodotti spagnoli non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art140 · fonte su Normattiva