Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 236, si tiene conto dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi costatata o economicamente giustificata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali, salvo: - se non esiste un rischio di perturbazione negli scambi, o - se il buon funzionamento della politica agricola comune esige o rende opportuno che non sia tenuto conto di tale importo, differenza o incidenza.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
