1. E' instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunita' nella sua composizione attuale e il Portogallo, qui di seguito denominato M C S. L'M C S e' applicabile dal 1 marzo 1986 al 31 dicembre 1995. 2. Sono soggetti al M C S i prodotti menzionati nell'elenco dell'allegato XXII. L'elenco di cui all'allegato XXII puo' essere completato, secondo la procedura prevista dall'articolo 250, nel corso dei primi tre anni che seguono l'adesione. 3. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del M C S nel corso dell'anno precedente.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
