1. In linea di massima all'inizio di ogni campagna di commercializzazione viene stabilito, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, un bilancio di previsione per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti sottoposti al M C S. Questo bilancio e' in linea di massima stabilito per campagna in funzione delle previsioni di produzione e di consumo in Portogallo o nella Comunita' nella sia composizione attuale; in base al bilancio viene stabilito, secondo la stessa procedura, un calendario di previsioni concernente lo sviluppo degli scambi e la fissazione di un massimale indicativo d'importazione sul mercato interessato. Per il periodo dal 1 marzo 1986 all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987 un bilancio specifico viene stabilito per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. 2. Le successive fissazioni dei massimali indicativi devono prevedere una certa progressivita' rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in maniera da assicurare un'apertura armoniosa e graduale del mercato e la completa realizzazione della libera circolazione all'interno della Comunita' allo scadere del periodo d'applicazione delle misure transitorie. A tale scopo e' stabilito, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, un tasso di progressione annuo del massimale. Nell'ambito del massimale indicativo globale possono essere stabiliti massimali corrispondenti ai vari periodi della campagna di commercializzazione in questione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art251 · fonte su Normattiva