Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio spagnolo al 1 marzo 1986, che superi in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto, deve essere eliminata dalla Spagna ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare alle condizioni previste dall'articolo 91. La nozione di scorta normale di riporto e' definita, per ciascun prodotto, in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione di mercato.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
