Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1 marzo 1986 e che superano in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall'articolo 258. La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
