1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 91, adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese. 2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 91 o alla procedura prevista dall'articolo 89, paragrafo 1.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art88 · fonte su Normattiva