1. Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dall'articolo 91, adotta il regime che il Regno di Spagna applica nei confronti della Repubblica portoghese. 2. Le misure che si rivelassero necessarie, negli scambi tra i nuovi stati membri e la Comunita' nella sua composizione attuale, per l'attuazione del regime di cui al paragrafo 1, sono adottate, a seconda dei casi, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 91 o alla procedura prevista dall'articolo 89, paragrafo 1.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
