1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo, i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla beneficiano, alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali, alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3. 2. Nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunita' l'esenzione dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 e' concessa dal 1 gennaio 1986. Per quanto concerne il resto del territorio doganale della Comunita', i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla sono aboliti secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione. 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i tabacchi lavorati della voce n. 24.02 della tariffa doganale comune, lavorati nelle Isole Canarie, beneficiano, sul territorio doganale della Comunita', dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti di contingenti tariffari. Tali contingenti sono aperti e ripartiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prendendo quale base di riferimento la media dei migliori tre tra gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili statistiche. Il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti al 1 gennaio 1986. Per evitare che questo regime crei difficolta' economiche in uno o piu' stati membri a causa della rispedizione dei tabacchi lavorati importati in un altro stato membro, la Commissione adotta, previa consultazione degli stati membri, tutti i metodi di cooperazione amministrativa necessari.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
