I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, nonche' il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dalla Comunita' conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti dalle Isole Canarie e da Ceuta e Melilla lo stesso trattamento di quello che esso accorda alla Comunita'. Tuttavia, il regime applicato all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non puo' essere piu' favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale della Comunita'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~protocollo-n-2-art7 · fonte su Normattiva