1. I prodotti originari del territorio doganale della Comunita' beneficiano, alla loro importazione nelle Isole Canarie o a Ceute e Melilla, dell'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3. 2. I dazi doganali esistenti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla nonche' la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" esistente nelle Isole Canarie, sono progressivamente aboliti nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale delle Comunita', secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli articoli 30, 31 e 32 dell'atto di adesione. 3. La tassa detta "arbitrio insular - tariffa especial" delle Isole Canarie e' abolita nei confronti dei prodotti originari del territorio doganale della Comunita' il 1 marzo 1986. Tuttavia, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato B, ad un'aliquota corrispondente al 90% dell'aliquota indicate di fronte a ciascuno di questi prodotti in detto elenco, a condizione che quest'aliquota ridotta sia applicata uniformemente a tutte le importazioni dei prodotti in questione originari dall'insieme del territorio doganale della Comunita'. La tassa sara' abolita al piu' tardi il 1 gennaio 1993, salvo se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide una proroga in ragione dell'evoluzione della situazione economica nelle Isole Canarie per ciascuno dei prodotti in questione. La tassa in questione non puo' essere in nessun momento superiore al livello della tariffa doganale spagnola quale e' modificata in vista della progressiva applicazione della tariffa doganale comune.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
