1. Qualora l'applicazione del regime di cui all'articolo 2, paragrafo 2, conduca ad un aumento sensibile delle importazioni di taluni prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla, tale da causare un pregiudizio ai produttori della Comunita', il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' assoggettare l'accesso di questi prodotti al territorio doganale della Comunita' a condizioni particolari. 2. Qualora a causa della mancata applicazione della politica commerciale comune e della tariffa doganale comune all'importazione di materie prime o di prodotti intermedi nelle Isole Canarie o a Ceuta e Melilla l'importazione di un prodotto originario delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla causi o rischi di causare un grave pregiudizio ad un'attivita' produttiva esercitata in uno o piu' stati membri, la Commissione, su richiesta di uno stati membro o di sua iniziativa, puo' prendere le misure appropriate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
