[1]Informazioni alla persona condannata

[2]1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.

Testo vigente dal 23 giugno 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;79~trattato-art7 · fonte su Normattiva