Nello svolgimento dei loro compiti, l'Amministratore come il personale nominato e gli esperti designati da lui non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuna autorita' estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell'Amministratore nonche' del personale designato e degli esperti designati da quest'ultimo e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art30 · fonte su Normattiva