Art. 61 — Invito e ammissione alle conferenze amministrative in caso di partecipazione di un Governo invitante
327 1. (1) Le disposizioni dei numeri 315 a 321 sono applicabili alle conferenze amministrative. 328 (2) Tuttavia, il termine previsto per l'invio degli inviti puo' essere ridotto, ove occorra, a sei mesi. 329 (3) I Membri dell'Unione possono informare le aziende private da esse riconosciute dell'invito che e' stato loro trasmesso. 330 2. (1) Il Governo invitante, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione o su proposta di quest'ultimo, puo' inviare una notificazione alle organizzazioni internazionali che hanno interesse a inviare osservatori per partecipare alla conferenza con voto consultivo. 331 (2) Le organizzazioni internazionali interessate presentano al Governo invitante una domanda d'ammissione nel termine di due mesi a contare dalla data della notificazione. 332 (3) Il Governo invitante raccoglie le domande; la decisione di ammissione e' presa dalla conferenza stessa. 333 3. Sono ammessi alle conferenze amministrative:
- a)le delegazioni specificate nell'allegato 2; 334 b) gli osservatori delle Nazioni Unite; 335 c) gli osservatori delle organizzazioni regionali delle telecomunicazioni di cui all'articolo 32; 336 d) gli osservatori delle istituzioni specializzate e dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, conformemente al numero 319; 337 e) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 330 a 332; 338 f) i rappresentanti delle aziende private riconosciute, debitamente autorizzate dal Membro da cui dipendono; 339 g) gli organismi permanenti dell'Unione, alle condizioni previste al numero 322.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
