Art. 49 — Relazioni con gli Stati non contraenti
164 Tutti i Membri riservano a se' e alle aziende private riconosciute la facolta' di stabilire le condizioni alle quali essi ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non e' partecipe della presente Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente e' accettata da un Membro, essa dev'essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d'un Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
