Art. 65 — Disposizioni comuni a tutte le conferenze Cambiamento della data o del luogo d'una conferenza
352 1. Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili per analogia quando si tratti, a domanda dei Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio d'amministrazione, di cambiare la data e/o il luogo d'una conferenza. Tali cambiamenti possono tuttavia essere fatti solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo i disposti del numero 225, si e' pronunciata in loro favore. 353 2. Ogni Membro che propone di cambiare la data o il luogo d'una conferenza deve ottenere l'adesione del numero richiesto di altri Membri. 354 3. Se del caso, il segretario generale fa conoscere, nella comunicazione prevista nel numero 341, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento del luogo o della data, per esempio quando sono fatte spese per preparare la riunione della conferenza al luogo previsto inizialmente.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
