Art. 64 — Disposizioni relative a conferenze che si riuniscono senza che vi sia un Governo invitante
351 Le disposizioni degli articoli 60 e 61 sono applicabili quando una conferenza deve riunirsi senza che vi sia un Governo invitante. Il segretario generale, dopo intesa con il Governo della Confederazione Svizzera, prende le disposizioni necessarie per convocare e organizzare la conferenza alla sede dell'Unione.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
