20 L'Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto del principio di universalita' e dell'interesse di una partecipazione universale all'Unione, e' composta da: 21 a) ogni Stato che sia Membro dell'Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione; 22 b) ogni altro Stato, Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione; 23 c) ogni altro Stato, non Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che chieda di divenire Membro dell'Unione e che, dopo che la sua domanda e' stata approvata da due terzi dei membri dell'Unione, aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualita' di Membro e' presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui e' stato consultato.
Testo vigente dal 17 febbraio 1996
