[1]ARTICOLO XV. (Collegamento).

[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono le disposizioni di cui sopra nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo. 2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo piu' adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~allegato-3-artxv · fonte su Normattiva