[1]ARTICOLO XV. (Collegamento).
[2]1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione convengono le disposizioni di cui sopra nella convinzione che esse contribuiranno a mantenere un collegamento effettivo tra le due organizzazioni. Esse affermano la loro intenzione di adottare i provvedimenti che potrebbero essere necessari per raggiungere tale scopo. 2. Le disposizioni riguardanti il collegamento contemplato dal presente accordo si applicheranno, nel modo piu' adatto, alle relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi i suoi uffici regionali o ausiliari.
Testo vigente dal 31 ottobre 1977
