[1]Articolo XI

[2]Vertenze

[3]Ogni vertenza fra due o piu' Stati Membri circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa venire composta con la mediazione del Consiglio sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che gli Stati Membri interessati non accettino di comune accordo un'altra procedura di definizione della controversia in questione.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxi · fonte su Normattiva