[1]Articolo XI
[2]Vertenze
[3]Ogni vertenza fra due o piu' Stati Membri circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possa venire composta con la mediazione del Consiglio sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che gli Stati Membri interessati non accettino di comune accordo un'altra procedura di definizione della controversia in questione.
Testo vigente dal 13 novembre 1970
