[1]Entrata in vigore

[2]La presente Convenzione entrera' in vigore quindici giorni dopo il deposito delle ratifiche, presso il Governo della Repubblica italiana, da parte di almeno sei delle Alte Parti Contraenti oltre l'Italia. Per le Parti che effettueranno il deposito successivamente, la Convenzione entrera' in vigore quindici giorni dopo il deposito stesso.

Testo vigente dal 12 ottobre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-04;794~convenzione-art13 · fonte su Normattiva