Art. 13 (Convenzione)
[1]Entrata in vigore
[2]La presente Convenzione entrera' in vigore quindici giorni dopo il deposito delle ratifiche, presso il Governo della Repubblica italiana, da parte di almeno sei delle Alte Parti Contraenti oltre l'Italia. Per le Parti che effettueranno il deposito successivamente, la Convenzione entrera' in vigore quindici giorni dopo il deposito stesso.
Testo vigente dal 12 ottobre 1966
