La presente Convenzione entrera' in vigore il sessantesimo giorno dopo il deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 19, secondo capoverso. La Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il sessantesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art20 · fonte su Normattiva