Art. 27 (Convenzione)
La presente Convenzione entrera' in vigore il 60° giorno successivo al deposito del terzo strumento di ratifica previsto dall'articolo 26, comma 2. La Convenzione entrera' in vigore, per ciascuno Stato firmatario che la ratifichi successivamente, il 60° giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.
Testo vigente dal 4 marzo 1981
