[1]in materia di stato civile

[2]1. I funzionari consolari hanno diritto di registrare la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i certificati relativi. Cio' non esime le persone interessate dal richiedere le registrazioni previste dalle leggi dello Stato di residenza, per quanto riguarda la nascita e il decesso. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di celebrare matrimoni tra cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati. Essi informeranno immediatamente di cio' le competenti Autorita' dello Stato di residenza. 3. Le competenti Autorita' locali dello Stato di residenza informeranno senza ritardo l'ufficio consolare del decesso di un cittadino dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art14 · fonte su Normattiva