Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma l'11 agosto 1955
Art. 9 (Accordo)
Le Alte Parti contraenti vigileranno, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, a che i manuali scolastici pubblicati in ciascuno dei due Paesi non contengano inesattezze relative all'altro Paese.
Testo vigente dal 4 febbraio 1957
