Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai suoi articoli 5 e 8; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
Testo vigente dal 16 gennaio 1989
