Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' ai suoi articoli 5 e 8; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;8~protocollo-art9 · fonte su Normattiva