due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori: scienze matematiche, fisiche ed informatica, biotecnologia, medicina, organizzazione sanitaria e ospedaliera, agricoltura, allevamento, veterinaria e scienza dell'alimentazione, ambiente e i problemi della desertificazione, nuove fonti di energia e salvaguardia delle risorse naturali, archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico ed architettonico.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art7 · fonte su Normattiva