cooperazione scientifica e tecnologica basata sul presente Accordo potra' assumere, sulla base della reciprocita' e del mutuo consenso, le seguenti forme: 8.1. scambi di informazioni e di dati in campo scientifico e tecnologico, 8.2. organizzazione di seminari scientifici e tecnici bilaterali; 8.3. visite reciproche di delegazioni scientifiche e tecniche, di specialisti, di ricercatori, di ogni altro genere di personale scientifico e tecnico, nonche' di studenti di livello superiore; 8.4. corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento di diverso livello nel campo scientifica e tecnologico. 8.5. stipula di accordi scientifici specifici di cooperazione fra universita' italiane e giordane e centri di ricerca.

Testo vigente dal 18 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;8~accordo-art8 · fonte su Normattiva