1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XIV:

  • i)un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi per lo stabilimento di societa' lettoni;
  • ii)alle consociate e filiali di societa' lettoni stabilite sul loro territorio, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle societa' di paesi terzi stabilite sul loro territorio. 2. La Lettonia agevola l'avvio di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, essa:
  • i)concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle societa' comunitarie, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle societa' di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XV, per i quali tale trattamento sara' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;
  • ii)concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Lettonia, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), la Lettonia si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini. 4. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilita' di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XV. Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare detto allegato. Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione puo' decidere in via eccezionale, su richiesta del la Lettonia e in caso di necessita', di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori elencati nell'allegato XV. 5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attivita' dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art44 · fonte su Normattiva