1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lettone a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere; - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Lettonia; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini; - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali. Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 100 e dal Titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Testo vigente dal 1 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;80~art96 · fonte su Normattiva