Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtu' delle norme enunciate alle sezioni 2 - 6 del presente titolo. Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare: - nel Belgio: l'articolo 15 del Codice civile; le disposizioni degli articoli 52, 52-bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza; - nella Repubblica federale di Germania: l'articolo 23 del Codice di procedura civile; - in Francia: gli articoli 14 e 15 del Codice civile; - in Italia: gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del Codice di procedura civile; - nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del Codice civile; - nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del Codice di procedura civile.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art3 · fonte su Normattiva