A richiesta dei tribunali o autorita' di uno Stato contraente, aditi su infrazioni alle leggi doganali, le Amministrazioni doganali degli altri Stati contraenti possono autorizzare i loro agenti a comparire come testimoni o esperti davanti a detti tribunali o autorita'. Gli agenti depongono, nei limiti fissati dall'autorizzazione, su quanto da loro constatato nell'esercizio delle loro funzioni. La domanda di comparizione deve precisare, in particolare, in quale questione e in quale qualita' sara' interrogato l'agente.

Testo vigente dal 11 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;806~art12 · fonte su Normattiva