1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte in una proposta di finanziamento. 2. La proposta di finanziamento contiene un calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, il calendario e' ripreso nell'accordo di finanziamento e stabilisce la durata delle varie fasi d'esecuzione. 3. La proposta di finanziamento, redatta dai servizi competenti della Comunita', e' trasmessa ufficialmente agli Stati ACP interessati i quali possono all'occorrenza fare osservazioni. 4. La Comunita' adotta una decisione sulla base di questa proposta di finanziamento, eventualmente emendata per tener conto di tali osservazioni. 5. Allorche' la proposta di finanziamento non e' accettata dalla Comunita', lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati dei motivi di tale decisione. 6. In tal caso, i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono chiedere: - o che il problema sia discusso in seno al Comitato ACP-CEE di cui all'articolo 193; - o di venire ascoltati dagli organi decisionali della Comunita'. 7. Successivamente a tale audizione una decisione definitiva, positiva o negativa e' presa dall'organo competente della Comunita' al quale lo Stato o gli Stati ACP interessati possono trasmettere qualsiasi elemento che appaia loro necessario per completare l'informazione di detto organo prima che prenda una decisione. 8. La Comunita' prende la decisione sulla proposta di finanziamento al piu' presto e, salvo circostanze eccezionali, entro un termine di quattro mesi dalla trasmissione della proposta di finanziamento allo Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art220 · fonte su Normattiva