1. Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 157 e 167 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione e gli importi dei contributi alla ricostituzione delle risorse di cui all'articolo 172 della convenzione ed alle disposizioni corrispondenti della decisione sono espressi in ECU. 2. I pagamenti sono effettuati nella moneta di uno o piu' Stati membri scelta dalla Commissione previa consultazione dello Stato ACP o delle autorita' competenti dei paesi e territori.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art26 · fonte su Normattiva