1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato ai pagamenti. 2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Commissione in base alle effettive necessita' di tesoreria e secondo il calendario indicativo di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2. I trasferimenti sono effettuati nella moneta di uno degli Stati membri o in ECU e convertiti in moneta nazionale dello Stato ACP a mano a mano che questi pagamenti giungono alla scadenza. 3. Il servizio reso dall'istituto delegato ai pagamenti non e' retribuito; i fondi depositati sono infruttiferi. 4. Nel limite dei fondi disponibili, l'istituto delegato ai pagamenti effettua i pagamenti di cui ha ricevuto il mandato, previa verifica dell'esattezza e della regolarita' materiale dei documenti giustificativi nonche' della validita' della quietanza liberatoria. 5. Per contribuire al servizio del debito per prestiti comunitari, quali prestiti sulle risorse proprie della Banca, e prestiti speciali e capitali di rischio, gli Stati ACP possono, secondo modalita' da convenire caso per caso con la Commissione, destinare a tale servizio le disponibilita' in valuta straniera di cui al paragrafo 2, in funzione delle scadenze del debito ed entro i limiti delle necessita' per i pagamenti in moneta nazionale. 6. Per i pagamenti in monete diverse da quella degli Stati ACP, le prestazioni vengono pagate, su istruzione della Commissione, mediante prelievo sui suoi conti.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
