Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della convenzione e alle disposizioni corrispondenti della decisione, viene riservato un importo massimo di 175 milioni di UCE sulle sovvenzioni previste all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b). La quota di tale importo non investita alla scadenza del periodo di concessione dei prestiti della Banca sara' nuovamente disponibile a titolo delle sovvenzioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione elaborata d'accordo con la Banca, puo' decidere un aumento di questo massimale.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
