Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure stabilite nei programmi di ravvicinamento delle legislazioni e regolamentazioni che la Comunita' ha adottato al fine di migliorare la circolazione delle merci, la Comunita' ne informa, prima dell'adozione, gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri. Per consentire alla Comunita' di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP interessati, si tengono consultazioni, a richiesta di questi ultimi, per trovare una soluzione soddisfacente.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art5 · fonte su Normattiva