Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 148, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonche' le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunita'.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
