Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 25, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art26 · fonte su Normattiva