Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 25, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
