1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 2, la base di trasferimento e' calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunita' quelli a destinazione degli altri Stati ACP. 2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, la base di trasferimento e' calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni. 3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art159 · fonte su Normattiva