1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 165, derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' e nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) derivanti dalle esportazioni in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6% al livello di riferimento. 2. La percentuale indicata al paragrafo 1 e' dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art162 · fonte su Normattiva