Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 173.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
