Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonche' ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha gia' assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. La richiesta e' rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'articolo 164.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art157 · fonte su Normattiva