1. L'utilizzazione delle risorse trasferite viene decisa dallo Stato ACP beneficiario in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 23. 2. Durante l'esame della domanda, e comunque prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP richiedente fornisce alla Commissione indicazioni sulla probabile utilizzazione del trasferimento stesso. 3. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario informa la Commissione circa l'utilizzazione delle risorse trasferite.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art41 · fonte su Normattiva