1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alle procedure di cui all'articolo 168. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati. 2. I programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 147. 3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario di un trasferimento comunica le indicazioni sostanziali in merito ai programmi e alle azioni ai quali ha assegnato o si impegna ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell'articolo 157, per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dallo Stato ACP richiedente. Qualora, in conformita' dell'articolo 147, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui e' stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'articolo 157.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art170 · fonte su Normattiva