La cooperazione finanziaria e tecnica:

  • a)e' attuata sulla base degli obiettivi e delle priorita' stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialita' e delle loro strategie di sviluppo;
  • b)e' accordata alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita';
  • c)e' gestita secondo procedure semplici e razionali;
  • d)contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari;
  • e)prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualita' possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica;
  • f)prevede che gli apporti di risorse avvengano su base piu' prevedibile e regolare;
  • g)assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una piu' decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art186 · fonte su Normattiva