Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre:
- a)i progetti d'investimento;
- b)i programmi di tipo settoriale;
- c)il rinnovamento dei progetti e programmi;
- d)i programmi di cooperazione tecnica;
- e)la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunita' di base.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
