Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre:

  • a)i progetti d'investimento;
  • b)i programmi di tipo settoriale;
  • c)il rinnovamento dei progetti e programmi;
  • d)i programmi di cooperazione tecnica;
  • e)la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunita' di base.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art187 · fonte su Normattiva