[1]Le disposizioni in applicazione dell'articolo 256 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti:

[2]- Cooperazione agricola e sicurezza alimentare articolo 36, primo trattino, articolo 37, paragrafo 3 - Sviluppo industriale articolo 74, secondo e terzo comma - Trasporti e comunicazioni articolo 93 - Sviluppo del commercio e dei servizi articolo 96, paragrafo 3 - Sviluppo regionale articolo 111 - Regime generale degli scambi articolo 142 - Stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti di base agricoli articolo 155, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), articolo 161, paragrafo 2, articolo 162, paragrafo 2, articolo 172 - Prodotti minerari: sistema speciale di finanziamento (Sysmin) articolo 180, articolo 184 - Cooperazione finanziaria e tecnica articolo 185, punto i), articolo 188, paragrafo 2, lettera c), articolo 190, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 196, paragrafo 2, lettera c), articolo 197, paragrafo 11, articolo 201, paragrafo 4, articolo 219, paragrafo 6 - Investimenti articolo 246 - Norme di origine protocollo n° 1: articolo 29 e articolo 30, paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a).

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art258 · fonte su Normattiva