1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica:

  • a)gli Stati ACP;
  • b)gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati;
  • c)gli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche:
  • a)gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali;
  • b)gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale;
  • c)le imprese che esercitano la propria attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 235;
  • d)le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP;
  • e)i borsisti ed i tirocinanti.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art191 · fonte su Normattiva