1. Ciascun progetto per il quale viene chiesto il contributo della Comunita' deve rispondere ad un'iniziativa dell'ente locale che ne beneficera'. Il finanziamento dei microprogetti e' assicurato in linea di massima: - dall'ente beneficiario, in forma di contributo in contanti, in natura o di prestazione di servizi, adeguato alla sua capacita' contributiva; - dal Fondo. Lo Stato ACP interessato puo' anch'esso partecipare con un contributo finanziario, una partecipazione in attrezzature pubbliche o una prestazione di servizi. 2. In linea di massima, il contributo concesso dal Fondo non puo' superare i due terzi del costo totale di ciascun progetto e non deve essere superiore a 250.000 ECU. La mobilitazione dei contributi e' fatta in modo concomitante. L'ente locale s'impegna a provvedere alla manutenzione ed al funzionamento di ciascun progetto, eventualmente, con il sostegno delle autorita' nazionali. 3. Gli importi che rappresentano il contributo del Fondo sono imputati sulle disponibilita' per sovvenzioni del programma indicativo d'aiuto comunitario di cui all'articolo 215.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art202 · fonte su Normattiva